SUPERBONUS 110%

Studio Monti offre soluzioni chiavi in mano nell’ambito degli interventi soggetti alla detrazione fiscale ai sensi del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19/05/2020, L.77 del 17 luglio 2020) e di tutte le vigenti direttive in materia di bonus fiscale (Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni), con completa gestione delle procedure tecniche ed amministrative correlate.

Che cos’è?

Il superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che riguarda le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di riduzione di rischio sismico.

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • Recupero del patrimonio edilizio, in base all’art 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n.63/2013
  • Riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1,2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Per l’ottenimento del bonus 110% si suddivide il panorama dei lavori in interventi trainanti, vincolati per l’ottenimento del bonus, e interventi trainati eseguiti congiuntamente ai primi. Ciò comporta che basta eseguire uno degli scenari migliorativi principali per ritrovarsi con il massimo di detrazione applicato a tutto il gruppo di lavori, unico requisito fondamentale richiesto è il salto di due classi energetiche asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) dello stato di fatto e quello di post intervento.

INTERVENTI TRAINANTI

Interventi di isolamento sulle superfici opache che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi dall’esterno;
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n.63/2013 (cd. Sismabonus).

INTERVENTI TRAINATI

• Interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
• Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
• Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Chi ne può beneficiare?

  • Condomini;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • IACP (Istituti autonomi case popolari), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, instituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazione di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Cosa serve?

• Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
• L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.